Il Comitato di Francavilla Fontana e Oria della Croce Rossa Italiana rende note le modalità per il corretto uso dell’emblema dell’organizzazione. Di seguito il comunicato.
La grande generosità con la quale gli italiani hanno risposto alla crisi causata dal conflitto armato in Ucraina rende necessario un chiarimento in merito al corretto uso dell’Emblema della Croce Rossa.
Si è purtroppo dovuto constatare come diversi veicoli e trasporti di generi di prima necessità, partiti dall’Italia e diretti verso i paesi confinanti con l’Ucraina, siano stati contrassegnati con l’Emblema protettivo della Croce Rossa, credendo in buona fede che l’uso di questo segno distintivo sia di pubblico dominio e che serva ad indicare genericamente qualsiasi trasporto di materiale sanitario o di persone che necessitano di protezione.
L’Emblema e la denominazione della Croce Rossa sono invece protetti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, nonché dai protocolli addizionali riguardanti la protezione delle vittime di guerra. La Repubblica Italiana, avendo sottoscritto le Convenzioni di Ginevra, si è impegnata a prendere tutte le misure necessarie al fine di prevenire e reprimere ogni forma di abuso dell’emblema, prevedendo a sua volta delle tassative sanzioni nei confronti delle persone o entità che lo usano senza esserne titolati.
Al segno distintivo della Croce Rossa su fondo bianco vengono dunque riconosciuti due differenti significati: il primo, fondamentale, è quello di segnalare ai combattenti che il personale sanitario, le unità sanitari ed i mezzi di trasporto sono protetti dalle Convenzioni di Ginevra. 𝗦𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗙𝗼𝗿𝘇𝗲 𝗔𝗿𝗺𝗮𝘁𝗲, 𝗹𝗲 𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ 𝘀𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗲 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶𝘂𝘁𝗲 𝗲𝗱 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗲 𝗲 𝗴𝗹𝗶 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗼𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗿𝗼𝗰𝗲 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗠𝗲𝘇𝘇𝗮𝗹𝘂𝗻𝗮 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗮 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗱 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗘𝗺𝗯𝗹𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗿𝗼𝗰𝗲 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗮𝗱 𝘂𝘀𝗼 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼.
Il secondo utilizzo consentito indica che persone, beni e strutture sono collegate al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 𝗜𝗻 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗥𝗜 𝗽𝘂𝗼̀ 𝗳𝗿𝗲𝗴𝗶𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗘𝗺𝗯𝗹𝗲𝗺𝗮 𝗮𝗱 𝘂𝘀𝗼 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 “𝗖𝗿𝗼𝗰𝗲 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗮”.
𝗢𝗴𝗻𝗶 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗼 𝘂𝘀𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗚𝗶𝗻𝗲𝘃𝗿𝗮, 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗿𝗼𝗰𝗲 𝗿𝗼𝘀𝘀𝗮 𝘀𝘂 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗼 𝗯𝗶𝗮𝗻𝗰𝗼, 𝗺𝗮 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝘂𝗮 𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝘀𝗰𝗲 𝘂𝗻 𝗮𝗯𝘂𝘀𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗘𝗺𝗯𝗹𝗲𝗺𝗮 𝗲𝗱 𝗲̀ 𝗾𝘂𝗶𝗻𝗱𝗶 𝗽𝘂𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗯𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗶 𝗱𝗲𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗽𝗮𝗲𝘀𝗶 𝗻𝗲𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗹’𝗮𝗯𝘂𝘀𝗼.
È dunque di fondamentale importanza rilevare che qualsiasi utilizzo improprio dell’Emblema o della denominazione, anche di una sua imitazione, sia in tempo di conflitto che in tempo di pace, intacca il rispetto che combattenti e civili hanno per il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, compromettendo in tal modo la capacità del Movimento di compiere la propria missione umanitaria.
Alla luce di quanto specificato, 𝘀𝗶 𝗿𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗺𝗮𝗻𝗼 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗶 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶, 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗲 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗶 𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗹 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗘𝗺𝗯𝗹𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗿𝗼𝗰𝗲 𝗥𝗼𝘀𝘀𝗮, 𝗶𝗻𝘃𝗶𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼𝗹𝗶 𝗮 𝗿𝗶𝗺𝘂𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝗮𝗹𝗶 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗶 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗿𝗶𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗿𝗼𝗰𝗲 𝗿𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗼𝗱 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝘂𝗮 𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗱𝗮𝗻𝗱𝗼𝗹𝗶 𝗱𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗮𝗯𝘂𝘀𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗲𝘀𝗶̀ 𝗰𝗼𝗻𝗳𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝘂𝗹 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗲𝗺𝗯𝗹𝗲𝗺𝗶 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗯𝗼𝗹𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗻𝗶𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝘂𝘀𝗼 𝗱𝘂𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗹𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗿𝗺𝗮𝘁𝗼.
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